Art. 15.
(Conferenza di servizi).

      1. Prima dell'approvazione da parte del consiglio scolastico distrettuale del programma annuale, il presidente del distretto scolastico convoca la conferenza annuale di servizi, cui partecipano il dirigente dell'ufficio scolastico regionale o un suo delegato, l'assessore regionale competente o un suo delegato, l'assessore provinciale competente o un suo delegato, i dirigenti delle scuole del distretto, i sindaci dei comuni del distretto o i loro delegati, i presidenti o i loro delegati delle comunità montane laddove sono ricomprese in tutto o in parte nel distretto, i presidenti degli altri organi collegiali delle scuole e delle istituzioni culturali esistenti nel distretto o l'amministratore o un suo delegato dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente.
      2. La conferenza di servizi può riunirsi anche su richiesta della regione, della provincia, del dirigente dell'ufficio scolastico regionale o di un comune del distretto scolastico.

 

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